Con la risposta 548 del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL n. 50/2017 è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute.
Si richiamano le FAQ pubblicate sul sito deldipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali si precisa che:
“Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria”.
La risposta, in sostanza, si rintraccia in queste righe e l’Agenzia, pertanto, conferma che nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui all’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria a un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Rimangono, dunque, in ogni caso esclusi i costi del servizio svolto dalla società di intermediazione.
Resta fermo che, comunque, l’agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti agevolati.
Resta, dunque, in ogni caso escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.
A tal fine, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.