È stato pubblicatoin GU 206 del 04/09/2023 il D.lgs. 120/2023 in materia di enti e lavoratori sportivi, che costituisce il secondo correttivo ai D.lgs. 28/02/2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Detta riforma costituisce un significativo strumento nella promozione dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con le parti sociali (atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave). Obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Una riforma che da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Il Decreto prevede un periodo transitorio per adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti, in particolare, l’oggetto sociale e l’esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica; i relativi adeguamenti dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
La mancata conformità ai criteri di cui all’art. 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Il Decreto stabilisce inoltre che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre prossimo sono esenti dall’imposta di registro, se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del DLgs. 36/2021.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 7. c. 1, D.lgs. 36/2021 nello statuto devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le societa’ sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalita’ di scioglimento dell’associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4 del D.lgs. 117/2017 abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto.