5 Settembre 2023

Comunicazione cessione crediti

Entro il 20/09/2023 la comunicazione riguardante la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022.

Si tratta, in particolare, dei crediti d’imposta a favore:

  • delle imprese “energivore” (art. 6 comma 1 del DL 115/2022, art. 1 comma 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • delle imprese “gasivore” (art. 6 comma 2 del DL 115/2022, art. 1 comma 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • delle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III trimestre 2022 (art. 6 comma 3 del DL 115/2022) e delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 comma 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);
  • delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 6 comma 4 del DL 115/2022, art. 1 comma 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023.

In alternativa, le beneficiarie possono cederli a terzi, ma a certe condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione)
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
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